“Questione sottile e opinabile”: il contribuente non deve versare le sanzioni fiscali (Cass. 11981/21)

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Niente sanzioni fiscali quando la questione dibattuta è “opinabile”, scatta l’esimente per l’incertezza normativa.
Il contribuente non è tenuto a versare le sanzioni fiscali quando la questione è «sottile e opinabile».

È quanto affermato dalla Corte di Cassazione che ha respinto il ricorso dell’amministrazione finanziaria.

In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, – ricordano i Giudici – l’incertezza normativa oggettiva, causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria, postula una condizione di inevitabile incertezza su contenuto, oggetto e destinatari della norma tributaria, riferita non già ad un generico contribuente, né a quei contribuenti che, per loro perizia professionale, siano capaci di interpretazione normativa qualificata, né all’Ufficio finanziario, ma al Giudice, unico soggetto dell’ordinamento cui è attribuito il potere-dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione.

In sostanza, tale condizione ricorre quando la disciplina normativa, della cui applicazione si tratti, contenga una pluralità di prescrizioni, il cui coordinamento appaia concettualmente difficoltoso per equivocità del loro contenuto, derivante da elementi positivi di confusione.

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