Paziente risarcito solo se prova che avrebbe rifiutato l’intervento se fosse stato tempestivamente avvisato delle possibili complicanze (Cass. 12593/21)

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Per la Cassazione, in caso di mancata informazione, il paziente che non ha prestato il consenso può essere risarcito solo se dimostra che non si sarebbe sottoposto all’operazione chirurgica.

Più precisamente, i Giudici di legittimità hanno analizzato una fattispecie in cui l’intervento  era stato eseguito correttamente ma, nonostante ciò, aveva prodotto conseguenze dannose per il paziente, il quale pretendeva di essere risarcito.

Per la Suprema Corte, però, il verificarsi di conseguenze dannose e l’omessa informazione circa i rischi dell’operazione non bastano a rendere fondate le richieste di risarcimento. Infatti, per il risarcimento del danno alla salute conseguente alla violazione, da parte del medico, del dovere di informare il paziente occorre qualcosa in più.

Come si legge nell’ordinanza: “…con specifico riferimento all’ipotesi di intervento eseguito correttamente, dal quale siano tuttavia derivate conseguenze dannose per la salute, ove tale intervento non sia stato preceduto da un’adeguata informazione del paziente circa i possibili effetti pregiudizievoli, il medico può essere chiamato a risarcire il danno alla salute solo se il paziente dimostri, anche tramite presunzioni, che, se compiutamente informato, avrebbe verosimilmente rifiutato l’intervento…“.

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