Guida in stato di ebbrezza: è valido l’avviso verbale del diritto di farsi assistere da un avvocato (Cass. 18349/21)

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Per la Cassazione, la prova dell’avviso al difensore farsi assistere durante il prelievo ematico in grado di provare il tasso alcolemico è dimostrabile attraverso la prova testimoniale.

Per quanto riguarda l’accertamento dello stato di ebbrezza, se la prova dell’avviso del diritto di farsi assistere da un difensore viene fornita a mezzo testimoni, il giudice deve verificare l’attendibilità di questi ultimi in relazione a quanto percepito direttamente nell’immediatezza dei fatti e che non è stato messo a verbale, esplicitando anche le ragioni per le quali l’avviso non è stato messo per iscritto.

Questo, in breve, il principio di diritto contenuto nella sentenza n. 18349/2021 della Cassazione.

In particolare, la Corte di Cassazione ha accolto il motivo di ricorso con cui il ricorrente veniva contestata la sentenza di appello per vizio di motivazione in quanto la ragione dell’urgenza che avrebbe causato l’omessa verbalizzazione, non era desumibile nel caso concreto, perché “…la circostanza che il (….) si fosse recato in ospedale per sottoporsi, volontariamente, al prelievo ematico risultava correlata, secondo quanto risultante dal verbale di testimonianza allegato al ricorso, alla prassi dell’ufficio di seguire tale procedura, in alternativa all’utilizzo dell’etilometro, con le persone collaborative, non avendo egli, come risulta dalla sentenza, alcuna urgente necessità di cura….”

Alla luce di quanto detto  la Cassazione ha pertanto enunciato il seguente principio di diritto: “La prova dell’avviso di cui all’art. 114 disp. att. cod.proc.pen. non deve essere offerta esclusivamente in base al contenuto del verbale di cui all’art. 357 cod.proc.pen., in cui, secondo quanto stabilito dall’art.115 disp. att. Cod. proc. pen., l’annotazione di tale adempimento non è prescritta; ove la predetta prova trovi la sua fonte in una deposizione testimoniale, il giudice di merito è tenuto a verificare l’attendibilità della testimonianza in merito a quanto dal testimone direttamente percepito nell’immediatezza dei fatti ma non verbalizzato, dando conto delle specifiche ragioni sottese alla mancata verbalizzazione dell’avviso.”

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